LIPE terzo trimestre 2026: scadenza il 30 novembre, chi deve inviare la comunicazione e come evitare errori

LIPE terzo trimestre 2026: attenzione alla scadenza del 30 novembre

Il mese di novembre presenta un importante appuntamento fiscale per imprese, professionisti e titolari di partita IVA: la trasmissione della comunicazione delle liquidazioni periodiche IVA relativa al terzo trimestre 2026.

L'adempimento, comunemente conosciuto come LIPE, consente all'Agenzia delle Entrate di acquisire i dati riepilogativi delle liquidazioni IVA effettuate durante il periodo di riferimento.

Per il terzo trimestre 2026, il termine di trasmissione è fissato a lunedì 30 novembre 2026.

La scadenza è confermata dallo scadenzario ufficiale dell'Agenzia delle Entrate. La comunicazione deve essere trasmessa esclusivamente in modalità telematica, direttamente dal contribuente oppure tramite un intermediario abilitato.

Vediamo chi è interessato, quali dati devono essere comunicati e quali controlli è opportuno effettuare prima dell'invio.

1. Che cos'è la LIPE?

La LIPE è la comunicazione dei dati contabili riepilogativi delle liquidazioni periodiche dell'imposta sul valore aggiunto.

L'obbligo è stato introdotto dall'articolo 21-bis del Decreto Legge n. 78/2010, successivamente modificato, e riguarda i soggetti passivi IVA tenuti agli adempimenti periodici previsti dalla normativa.

Attraverso questa comunicazione vengono trasmessi all'Amministrazione finanziaria i principali dati delle liquidazioni, consentendo di effettuare controlli sulla coerenza tra:

  • operazioni attive e passive;
  • IVA a debito e IVA detraibile;
  • risultato delle liquidazioni periodiche;
  • versamenti effettuati tramite modello F24;
  • dati successivamente riportati nella dichiarazione IVA annuale.

È importante ricordare che la LIPE non sostituisce la dichiarazione IVA annuale e non costituisce un versamento d'imposta: si tratta di un adempimento comunicativo distinto rispetto al pagamento dell'IVA eventualmente dovuta.

2. Qual è il periodo interessato dalla comunicazione?

La comunicazione in scadenza il 30 novembre 2026 riguarda il periodo compreso tra il 1° luglio e il 30 settembre 2026.

Occorre distinguere tra contribuenti mensili e trimestrali.

Contribuenti con liquidazione mensile

Per chi effettua le liquidazioni IVA mensili, devono essere comunicati i dati relativi a:

  • luglio 2026;
  • agosto 2026;
  • settembre 2026.

La comunicazione comprende quindi i dati delle tre liquidazioni mensili.

Contribuenti con liquidazione trimestrale

Per i contribuenti che effettuano le liquidazioni trimestrali, devono essere comunicati i dati relativi all'intero terzo trimestre 2026.

La periodicità della liquidazione deve essere correttamente indicata nella comunicazione, utilizzando il quadro VP secondo le istruzioni ufficiali.

3. Chi deve presentare la LIPE?

L'obbligo riguarda, in generale, i soggetti passivi IVA che effettuano liquidazioni periodiche.

Tra i soggetti interessati troviamo:

  • ditte individuali;
  • imprese artigiane e commerciali;
  • società di persone, come SNC e SAS;
  • società di capitali, come SRL e SPA;
  • professionisti titolari di partita IVA;
  • lavoratori autonomi;
  • enti e altri soggetti passivi IVA tenuti all'adempimento.

La normativa prevede specifici casi di esonero per i soggetti che non sono obbligati alla presentazione della dichiarazione annuale IVA o all'effettuazione delle liquidazioni periodiche, purché le condizioni di esonero permangano durante l'anno.

È fondamentale verificare anche le eventuali particolarità dei regimi IVA applicati dal contribuente.

4. La LIPE deve essere presentata anche se la liquidazione è a credito?

Sì.

Un aspetto importante, spesso fonte di dubbi, riguarda i contribuenti che chiudono il periodo con un'eccedenza IVA a credito.

L'articolo 21-bis, comma 3, del DL 78/2010 stabilisce espressamente che la comunicazione deve essere presentata anche quando la liquidazione periodica evidenzia un'eccedenza a credito.

Pertanto, non è corretto ritenere che la presenza di un credito IVA comporti automaticamente l'esonero dalla presentazione della LIPE.

Il risultato della liquidazione, sia a debito sia a credito, deve essere rappresentato correttamente nella comunicazione quando sussiste l'obbligo.

5. Quali dati devono essere inseriti nel modello LIPE?

Il modello è composto da un frontespizio e dal quadro VP.

Il frontespizio contiene le informazioni identificative del contribuente e gli altri dati richiesti per la trasmissione.

Il quadro VP contiene invece i dati contabili riepilogativi delle liquidazioni periodiche.

In particolare, occorre verificare:

  • periodo di riferimento;
  • volume delle operazioni attive;
  • IVA relativa alle operazioni imponibili;
  • operazioni passive e IVA detraibile;
  • IVA dovuta o a credito;
  • eventuali crediti provenienti dal periodo precedente;
  • eventuali versamenti e interessi dovuti;
  • eventuali rettifiche e situazioni particolari.

La compilazione deve essere effettuata sulla base delle liquidazioni IVA effettivamente elaborate e delle registrazioni contabili del periodo.

Particolare attenzione deve essere prestata alla corretta gestione delle operazioni straordinarie e delle situazioni che comportano il trasferimento di crediti IVA tra soggetti.

6. Come effettuare i controlli prima dell'invio?

Prima di trasmettere la comunicazione è opportuno effettuare una riconciliazione tra i dati contabili e quelli risultanti dalle liquidazioni periodiche.

I controlli principali sono i seguenti.

Verifica delle fatture emesse: controllare che tutte le fatture attive del periodo siano state correttamente registrate e considerate nella liquidazione.

Verifica delle fatture ricevute: controllare la registrazione delle fatture passive e la corretta gestione dell'IVA detraibile.

Controllo dei corrispettivi: verificare la corrispondenza tra i corrispettivi telematici trasmessi e quelli considerati nella contabilità IVA.

Verifica dei crediti precedenti: controllare che gli eventuali crediti IVA riportati dalle liquidazioni precedenti siano correttamente indicati.

Riconciliazione con gli F24: verificare i versamenti effettuati, evitando di confondere il dato comunicativo con il pagamento effettivamente eseguito.

Questa attività preventiva consente di ridurre il rischio di incongruenze che potrebbero generare comunicazioni di irregolarità da parte dell'Agenzia delle Entrate.

7. Come si trasmette la comunicazione?

La trasmissione deve avvenire esclusivamente per via telematica.

Il contribuente può procedere direttamente oppure affidarsi a un intermediario abilitato.

Le modalità tecniche sono quelle stabilite dal provvedimento dell'Agenzia delle Entrate del 21 marzo 2018, protocollo n. 62214, richiamato nello stesso scadenzario ufficiale.

Dopo aver predisposto il file, occorre:

  1. verificare la correttezza dei dati inseriti;
  2. effettuare i controlli formali previsti dal software;
  3. trasmettere telematicamente la comunicazione;
  4. controllare l'esito dell'elaborazione;
  5. conservare la ricevuta di accettazione.

La semplice predisposizione del file non equivale alla presentazione della comunicazione: è necessario verificare che la trasmissione sia stata effettivamente acquisita dall'Agenzia delle Entrate.

8. Cosa succede in caso di LIPE omessa o errata?

L'omessa, incompleta o infedele comunicazione dei dati delle liquidazioni periodiche IVA comporta l'applicazione di una specifica sanzione amministrativa.

L'articolo 11, comma 2-ter, del D.Lgs. 471/1997 prevede una sanzione da 500 a 2.000 euro.

La sanzione è ridotta alla metà se:

  • la comunicazione omessa viene trasmessa entro i quindici giorni successivi alla scadenza;
  • oppure, entro lo stesso termine, viene trasmessa una comunicazione corretta dei dati precedentemente inviati.

È inoltre possibile valutare il ravvedimento operoso, applicando le disposizioni vigenti in relazione al momento in cui viene effettuata la regolarizzazione.

La violazione relativa alla comunicazione deve essere distinta dall'eventuale mancato versamento dell'IVA: sono due adempimenti differenti e possono comportare conseguenze autonome.

9. Esempio pratico

Una SRL effettua liquidazioni IVA mensili e presenta le seguenti situazioni:

  • luglio 2026: IVA a debito;
  • agosto 2026: IVA a credito;
  • settembre 2026: IVA a debito.

La società deve predisporre la comunicazione relativa al terzo trimestre, riportando correttamente i dati delle tre liquidazioni mensili.

Prima della trasmissione, il consulente dovrà verificare:

  • la corretta registrazione delle fatture di luglio, agosto e settembre;
  • i corrispettivi eventualmente presenti;
  • l'IVA detraibile;
  • il credito derivante dalla liquidazione di agosto;
  • i versamenti effettuati e quelli eventualmente ancora dovuti.

Una volta completati i controlli, la comunicazione dovrà essere trasmessa entro il 30 novembre 2026.

L'esempio è puramente illustrativo: la compilazione effettiva dipende dai dati contabili e dalla situazione IVA della società.

10. La LIPE del quarto trimestre può essere inclusa nella dichiarazione annuale?

Sì, ma occorre distinguere il quarto trimestre dal terzo.

L'articolo 21-bis del DL 78/2010 prevede che la comunicazione relativa al quarto trimestre possa essere effettuata, in alternativa, attraverso la dichiarazione IVA annuale, a condizione che quest'ultima venga presentata entro il mese di febbraio dell'anno successivo.

Questa possibilità riguarda il quarto trimestre e non consente di omettere la LIPE relativa al terzo trimestre 2026.

Di conseguenza, per la comunicazione attualmente in scadenza il 30 novembre, l'adempimento deve essere effettuato autonomamente, se il contribuente è tenuto alla presentazione.

11. Gli errori da evitare

Nella predisposizione della LIPE è opportuno prestare attenzione ad alcuni errori ricorrenti:

  • dimenticare di includere una delle liquidazioni mensili;
  • confondere la periodicità mensile con quella trimestrale;
  • omettere la comunicazione perché la liquidazione risulta a credito;
  • riportare in modo errato i crediti IVA precedenti;
  • non verificare la corrispondenza tra contabilità e liquidazioni;
  • confondere la trasmissione della LIPE con il versamento dell'IVA;
  • non controllare l'esito della trasmissione telematica;
  • non conservare la ricevuta di accettazione.

Una corretta procedura di verifica prima dell'invio è fondamentale per evitare successive contestazioni e richieste di chiarimenti.

12. Scadenza da ricordare: 30 novembre 2026

AdempimentoPeriodoScadenzaComunicazione LIPETerzo trimestre 202630 novembre 2026Periodo interessatoLuglio – settembre 2026Terzo trimestreModalitàTelematicaDirettamente o tramite intermediarioModelloComunicazione liquidazioni periodiche IVAQuadro VP

La data è confermata dallo scadenzario ufficiale dell'Agenzia delle Entrate.

Conclusioni

La comunicazione delle liquidazioni periodiche IVA rappresenta un adempimento importante nella gestione fiscale delle imprese e dei professionisti.

La scadenza del 30 novembre 2026 richiede una verifica preventiva delle liquidazioni del terzo trimestre, con particolare attenzione alla correttezza dei dati contabili e alla riconciliazione dei versamenti.

Non bisogna dimenticare che la LIPE deve essere presentata anche quando la liquidazione evidenzia un credito IVA e che l'invio telematico deve essere sempre seguito dal controllo della ricevuta di acquisizione.

Studio Commercialista Lainó assiste imprese, professionisti e titolari di partita IVA nella gestione degli adempimenti contabili e fiscali, nella predisposizione delle comunicazioni IVA e nel controllo delle liquidazioni periodiche.

Per informazioni e assistenza puoi contattare lo Studio:

studiolainovincenzo@gmail.com

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